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Osservatorio Deposito telematico

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Messaggio Da Admin Gio 06 Feb 2014, 05:47

OSSERVATORIO PROCESSO TELEMATICO. http://www.dirittoegiustizia.it/news/23/0000056840/Deposito_dell_atto_telematico_tra_dubbi_problemi_e_soluzioni.html
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Deposito dell’atto telematico: tra dubbi, problemi e soluzioni

 «Quale delle quattro ricevute attesta l’avvenuto deposito? Una volta ricevuta la RDAC posso considerare avvenuto il mio deposito? Che cosa devo fare se non mi arriva la ricevuta di consegna? Posso effettuare i depositi in qualsiasi ora del giorno o devo rispettare gli orari di apertura delle cancellerie?»...

Quale delle quattro ricevute attesta l’avvenuto deposito?
La seconda: la RDAC (Ricevuta Di Avvenuta Consegna). L’art. 13 comma 2 del D.M. n. 44 del 21/2/2011 asserisce che «I documenti informatici (...) si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».

C’è da fare attenzione su questo punto: l’attestazione temporale non è data dall’ora dell’invio (che potrebbe essere attestata dalla prima ricevuta, quella di accettazione da parte del proprio provider di PEC), ma dall’ora in cui il gestore PEC del Ministero attesta l’avvenuta ricezione. Di norma la RDAC è generata pochi secondi dopo l'invio della busta, anche se il messaggio di consegna può impiegare più tempo per essere recapitato al mittente. Trattandosi di sistemi informatici, tuttavia, non è possibile garantire quanto tempo esatto trascorrerà dal momento dell'invio a quello della generazione della RDAC, poiché esso dipende da numerosi fattori. Sconsigliamo, quindi, di effettuare il deposito negli ultimi minuti prima della scadenza del termine.

Una volta ricevuta la RDAC posso considerare avvenuto il mio deposito?
La RDAC attesta solo che una determinata busta (il cui contenuto non è leggibile al momento del rilascio di tale ricevuta) è stata inviata al sistema ed è destinata a una cancelleria specifica.
Prima dell’emissione della RDAC il sistema esegue solo tre controlli:
che l’indirizzo del mittente sia censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);
che il formato del messaggio sia aderente alle specifiche tecniche;
che la dimensione del messaggio non ecceda quella massima consentita (30 Mb).
A seguito dell’emissione della RDAC, la busta telematica è sottoposta ad altri controlli formali (esito controlli automatici) che possono avere esito positivo o negativo. In quest’ultimo caso, la causa dell’esito negativo può essere di tre tipologie:
WARN: anomalia non bloccante; è una segnalazione generalmente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo);
ERROR: anomalia bloccante ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto);
FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione).
Un ulteriore rifiuto della busta potrebbe arrivare con la quarta ricevuta (quella generata dal cancelliere). E’ questo il caso, ad esempio, in cui la busta inviata contenga l’atto principale in formato pdf immagine o in pdf testuale con limitazioni alle funzioni di copiatura del testo.

Che cosa devo fare se non mi arriva la ricevuta di consegna?
In assenza della RDAC non si può considerare l’invio telematico andato a buon fine e il deposito va reiterato, generando una nuova busta.
E’ anche possibile, in alternativa al deposito telematico, effettuare un deposito cartaceo poiché, allo stato attuale, nessuna norma obbliga l’avvocato a depositare telematicamente i propri atti.
Posso effettuare i depositi in qualsiasi ora del giorno o devo rispettare gli orari di apertura delle cancellerie?
Poiché i depositi telematici avvengono per mezzo PEC, si possono fare in qualsiasi ora. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, se la RDAC viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito si considera eseguito il giorno feriale immediatamente successivo.

Per quanti anni sono conservati i log dei messaggi transitati attraverso il gestore di PEC del Ministero della giustizia?
Per cinque anni (art. 4, comma 3, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44).
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